Art. 2.
(Facoltà e limiti dell'azione sindacale).

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare il servizio.
      2. L'attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e

 

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senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.
      3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme della legge 6 marzo 1992, n. 216, e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.